Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno deposti presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Esso entrerà in vigore dopo il deposito dello strumento di ratificazione da parte di tre firmatari rappresentanti almeno il terzo dei titoli del Fondo. Per gli altri Membri del Fondo, il Protocollo entrerà in vigore alla data di deposito dello strumento di ratificazione di ciascuno.
Tuttavia, nell’attesa dell’entrata in vigore del Protocollo secondo le condizioni previste nel precedente paragrafo, i firmatari convengono, per evitare ogni ritardo del buon andamento del Fondo di Ristabilimento, d’applicarlo temporaneamente il 1° settembre 1958 o il più tardi a contare dalla firma, nella misura compatibile con le regole costituzionali di ciascuno.
Dieses Protokoll bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt. Es tritt in Kraft, sobald drei Unterzeichner, die mindestens ein Drittel der Anteilscheine des Fonds auf sich vereinen, ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt haben. Für die anderen Mitglieder des Fonds tritt es mit dem Tage der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde in Kraft.
Die Unterzeichner kommen jedoch überein, das Protokoll bis zu seinem Inkrafttreten nach Massgabe des Absatzes 1 in dem mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu vereinbarenden Umfang bereits vom 1. September 1958 an oder spätestens nach seiner Unterzeichnung vorläufig anzuwenden, um Verzögerungen im reibungslosen Arbeiten des Wiedereingliederungsfonds zu vermeiden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.