Lo Statuto del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa, approvato con Risoluzione (56) 9 del Comitato dei Ministri, o emendato, sia da quest’ultimo, sia dal Comitato di Direzione che agisce nell’ambito dell’articolo IX (h) di questo Statuto, è parte integrante del presente Protocollo.
Il Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa ha piena personalità giuridica e specificatamente ha capacità di:
Le operazioni, gli atti e i contratti del Fondo di Ristabilimento sono retti dal presente Protocollo, dallo Statuto del Fondo e dalle disposizioni regolamentari prese conformemente a tale Statuto. Il Fondo può inoltre consentire espressamente l’applicazione sussidiaria d’una legge nazionale, sempre che questa non deroghi al presente Protocollo e a detto Statuto.
Die Satzung des Wiedereingliederungsfonds des Europarats ist in der vom Ministerkomitee mit Entschliessung (56) 9 gebilligten Fassung oder, soweit sie vom Ministerkomitee oder nach Massgabe ihres Artikels 9 (h) vom Direktionsausschuss geändert wird, in der geänderten Fassung Bestandteil dieses Protokolls.
Der Wiedereingliederungsfonds des Europarats hat volle Rechtspersönlichkeit und kann insbesondere:
Die Geschäftstätigkeit, die Handlungen und die Verträge des Wiedereingliederungsfonds unterliegen diesem Protokoll, der Satzung des Fonds und den auf Grund dieser Satzung erlassenen Durchführungsbestimmungen. Ausserdem kann der Fonds ausdrücklich der hilfsweisen Anwendung einer nationalen Rechtsordnung zustimmen, soweit sie diesem Protokoll und der genannten Satzung nicht widerspricht.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.