Le disposizioni dell’articolo 4 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui il rappresentante è cittadino o del Membro di cui è o è stato rappresentante.
Die Bestimmungen des Artikels 4 können nicht gegenüber den Behörden des Staates, dem der Vertreter angehört, oder gegenüber den Behörden des Mitglieds, das er vertritt oder vertreten hat, geltend gemacht werden.
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