1. Le Parti possono parimente convenire, entro lo stesso termine di due mesi, d’adottare una procedura di conciliazione prima di ricorrere alla Corte internazionale di Giustizia.
2. La commissione di conciliazione deve formulare le proprie raccomandazioni entro i cinque mesi successivi alla propria costituzione. Se quest’ultimi non sono accettati dalle Parti alla controversia entro un termine di due mesi dopo la comunicazione, ciascuna Parte potrà adire la Corte mediante richiesta.
1. Innerhalb derselben Frist von zwei Monaten können die Parteien vereinbaren, vor Anrufung des Internationalen Gerichtshofs ein Vergleichsverfahren einzuleiten.
2. Die Vergleichskommission hat binnen fünf Monaten nach ihrer Einsetzung ihre Empfehlungen abzugeben. Nehmen die Streitparteien diese Empfehlung nicht binnen zwei Monaten nach ihrer Abgabe an, so kann jede Partei die Streitigkeit im Klagewege dem Gerichtshof schriftlich unterbreiten.
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