1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri delle loro famiglie viventi con loro in comunione domestica sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d’immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano all’impiegato consolare, che non sia impiegato permanente dello Stato d’invio o che eserciti un’attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, né a un membro della sua famiglia.
1. Konsularbeamte und Konsularangestellte sowie die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder sind von allen in den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaates vorgesehenen Verpflichtungen in Bezug auf die Anmeldepflicht für Ausländer und die Aufenthaltsbewilligung befreit.
2. Ziffer 1 gilt jedoch weder für Konsularangestellte, die nicht ständig Bedienstete des Entsendestaats sind oder die eine private Erwerbstätigkeit im Empfangsstaat ausüben, noch für ihre Familienmitglieder.
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