1. Lo Stato d’invio ha il diritto d’adoperare nello Stato di residenza la sua bandiera nazionale e il suo stemma con le armi dello Stato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato d’invio può essere inalberata e, lo stemma con le armi dello Stato, collocato sull’edificio occupato dal posto consolare e sulla sua porta d’entrata, come anche sulla residenza del capo d’un posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando sono adoperati per i bisogni del servizio.
3. Nell’esercizio del diritto accordato nel presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.
1. Der Entsendestaat ist berechtigt, seine Nationalflagge und sein Wappen nach Massgabe dieses Artikels im Empfangsstaat zu benützen.
2. Die Nationalflagge und das Wappen des Entsendestaats können an dem Gebäude, in welchem sich der konsularische Posten befindet, und an dessen Eingangstür, an der Residenz des Chefs des konsularischen Postens sowie an seinen Beförderungsmitteln während deren dienstlichen Benützung geführt werden.
3. Bei der Ausübung des in diesem Artikel gewährten Rechts sind die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften sowie die Übung des Empfangsstaats zu berücksichtigen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.