Non appena il capo d’un posto consolare è stato ammesso, sia pure provvisoriamente, all’esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è del pari tenuto a vegliare affinché siano prese le misure necessarie a permettere al capo d’un posto consolare d’adempiere i doveri del suo ufficio e di godere del trattamento previsto nelle disposizioni della presente Convenzione.
Sobald der Chef eines konsularischen Postens – wenn auch nur vorläufig – zur Wahrnehmung seiner Aufgaben zugelassen ist, hat der Empfangsstaat sofort die zuständigen Behörden des Konsularbezirks zu unterrichten. Er hat ferner dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Massnahmen getroffen werden, damit der Chef des konsularischen Postens seine dienstlichen Obliegenheiten wahrnehmen und die in diesem Übereinkommen vorgesehene Behandlung geniessen kann.
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