1. I capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d’invio e sono ammessi all’esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.
2. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, i modi della nomina e dell’ammissione del capo d’un posto consolare sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato d’invio e dello Stato di residenza.
1. Die Chefs konsularischer Posten werden vom Entsendestaat ernannt und vom Empfangsstaat zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zugelassen.
2. Vorbehaltlich dieses Übereinkommens bestimmen sich die Förmlichkeiten der Ernennung und der Zulassung der Chefs eines konsularischen Postens nach den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften sowie der Übung des Entsendestaats und des Empfangsstaats.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.