1. I membri del personale diplomatico della missione devono, di regola, avere la cittadinanza dello Stato accreditante.
2. I membri del personale diplomatico della missione non possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditatario senza il consenso di questo, che lo può revocare in ogni tempo.
3. Lo Stato accreditatario può riservarsi il medesimo diritto quanto ai cittadini d’un terzo Stato, qualora non siano anche cittadini dello Stato accreditante.
1. Die Mitglieder des diplomatischen Personals der Mission sollen grundsätzlich Angehörige des Entsendestaats sein.
2. Angehörige des Empfangsstaats dürfen nur mit dessen Zustimmung zu Mitgliedern des diplomatischen Personals der Mission ernannt werden; die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.
3. Der Empfangsstaat kann sich das gleiche Recht in Bezug auf Angehörige eines dritten Staates vorbehalten, die nicht gleichzeitig Angehörige des Entsendestaats sind.
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