La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio ogni cittadino di uno Stato terzo riammesso in virtù dell’articolo 4, alle medesime condizioni, se entro 30 giorni a decorrere dalla riammissione è dimostrato che al momento della riammissione non erano adempite le condizioni richieste per la riammissione di un cittadino di uno Stato terzo stipulate dal presente Accordo.
Die ersuchende Vertragspartei nimmt den nach Artikel 4 übernommenen Drittstaatsangehörigen unter denselben Voraussetzungen wieder zurück, wenn eine Nachprüfung innerhalb von 30 Tagen nach deren Rückübernahme ergibt, dass zum Zeitpunkt der Rückübernahme die vom Abkommen festgelegten Voraussetzungen für die Rückübernahme von Drittstaatsangehörigen nicht erfüllt waren.
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