(1) Ai fini della riammissione e del transito delle persone da riammettere, le Parti contraenti riconoscono i seguenti valichi di frontiera:
(2) Ciascuna Parte contraente informa l’altra, senza indugio e per via diplomatica, di ogni cambiamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1.
(1) Für die Rückübernahme und die Durchbeförderung bestimmen die Vertragsparteien folgende Grenzübergangsstellen:
(2) Die Vertragsparteien unterrichten einander auf diplomatischem Weg unverzüglich über allfällige Änderungen in der Liste der Grenzübergangsstellen in Absatz 1 dieses Artikels.
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