Le Parti contraenti si trasmettono a vicenda esemplari facsimile dei rispettivi passaporti nonché le informazioni rilevanti relative all’uso di detti passaporti. Si informano a vicenda dei cambiamenti relativi alla forma di tali passaporti e forniscono all’altra Parte esemplari facsimile dei nuovi passaporti 30 giorni prima della loro introduzione.
Die Vertragsparteien stellen einander Muster ihrer Pässe sowie wesentliche deren Gebrauch betreffende Informationen zu. Die Vertragsparteien informieren einander über Änderungen der Form dieser Pässe und stellen einander Muster ihrer neuen Pässe 30 Tage vor deren Einführung zur Verfügung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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