Ciascuna delle due Parti contraenti si obbliga ad accogliere di nuovo i propri attinenti, quando ai medesimi sia rivocato nell’altra Parte il diritto di domicilio, tranne che essi abbiano acquisito il diritto di cittadinanza in un altro Stato e che siano stati in debita forma dei loro stato d’origine svincolati.
Jeder der vertragenden Teile verpflichtet sich, seine Angehörigen, wenn ihnen im anderen vertragenden Teile das Niederlassungsrecht entzogen wird, wieder zu übernehmen, wenn dieselben nicht in einem anderen Staate ein Bürgerrecht erwarben und aus ihrem Heimatstaate in gehöriger Form entlassen wurden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.