Le prescrizioni del presente Accordo non hanno influsso alcuno sui diritti e i doveri delle Parti contraenti derivanti da altri accordi internazionali. Segnatamente, esse non tangono l’applicazione della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati nel tenore del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati.
Die Vorschriften dieses Abkommens beeinflussen in keiner Weise die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, die sich aus anderen internationalen Abkommen ergeben. Insbesondere bleibt die Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 19511 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge in der Fassung des Protokolls vom 31. Januar 19672 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge unberührt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.