Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kazakstan,
detti in seguito «le Parti»,
decisi a intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione illegale;
desiderosi di instaurare attraverso il presente Accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più i presupposti per l’entrata, la presenza o il soggiorno nei territori della Confederazione Svizzera o della Repubblica del Kazakstan, e di agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;
sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Kazakstan derivanti dal diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale in materia di diritti dell’uomo,
hanno convenuto quanto segue:
Der Schweizerische Bundesrat
und
die Regierung der Republik Kasachstan,
nachstehend «die Parteien» genannt,
entschlossen
im
unter nachdrücklichem
sind wie folgt übereingekommen:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.