(1) Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette sul suo territorio senza formalità, ogni cittadino di Stati terzi che non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare nel territorio della Parte contraente richiedente, e che al momento dell’entrata del territorio della Parte contraente richiedente era in possesso di un permesso di dimora valido o godeva di uno statuto di rifugiato.
(2) La Parte contraente richiedente riammette sul suo territorio qualsiasi cittadino di Stati terzi di cui al paragrafo 1 se in seguito risulta che, al momento di entrare in territorio della Parte contraente richiedente, questi non disponeva di un permesso di dimora valido o di uno statuto di rifugiato.
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