1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 2:
- a)
- ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, rientrano nel presente protocollo i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito, soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati prima della fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; ai fini della totalizzazione dei periodi sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la fine del periodo di transizione, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004;
- b)
- le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, hanno chiesto un’autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone, unitamente alle persone che le accompagnano, godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure, ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo di recesso, mutatis mutandis, e dell’articolo 13 dell’Accordo sui diritti dei cittadini, mutatis mutandis;
- c)
- le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che, al termine del periodo di transizione, dimorano in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito, fino al termine della loro dimora. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine della dimora o delle cure;
- d)
- le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché ne sussistano le condizioni, alle prestazioni familiari cui hanno diritto alla fine del periodo di transizione i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito e hanno familiari residenti in uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione;
- e)
- nelle situazioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo, alle persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari di diritti in quanto familiari in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura, continuano ad applicarsi detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.
2. Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia.
Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004.