Le Parti contraenti si forniscono reciprocamente specimen dei rispettivi passaporti nonché le informazioni pertinenti relative al loro uso. In caso d’introduzione di un nuovo passaporto, le due Parti contraenti si informano l’un l’altra per via diplomatica, se possibile almeno 30 giorni prima della messa in circolazione e si trasmettono specimen corrispondenti. Le Parti contraenti si informano reciprocamente sulle condizioni d’entrata per i cittadini di Stati terzi.
Die Vertragsparteien stellen einander Muster ihrer Pässe sowie wesentliche deren Gebrauch betreffende Informationen zu. Im Falle der Einführung neuer Pässe werden sich beide Vertragsparteien, wenn möglich mindestens dreissig Tage im Voraus, darüber auf diplomatischem Wege unterrichten und entsprechende Spezimen zur Verfügung stellen. Ferner unterrichten sie sich gegenseitig laufend über die Einreisevoraussetzungen für Angehörige von Drittstaaten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.