I membri del gruppo, che viaggiano con il passaporto collettivo, sono dispensati dalla presentazione della carta nazionale di identità.
Tuttavia, essi dovranno, dato il caso, essere in grado di provare in qualsiasi modo la loro identità.
Ciascuna Parte Contraente potrà, al momento della firma dei presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratificazione o di approvazione o di adesione, indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale dei Consiglio d’Europa, il modo in cui i membri dei gruppo dovranno provare la loro identità.
Die Mitglieder der mit einem Kollektivpass reisenden Gruppe sind davon befreit, eine heimatliche Identitätskarte vorzuweisen.
Sie müssen jedoch in der Lage sein, gegebenenfalls ihre Identität auf irgend eine Weise nachzuweisen.
Jede Vertragspartei kann im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung festlegen, auf welche Weise die Mitglieder der Gruppe ihre Identität nachzuweisen haben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.