Ogni Stato membro può notificare il proprio ritiro dall’Organizzazione con effetto a decorrere dalla fine dell’esercizio in corso. Detta notifica deve essere comunicata per iscritto e pervenire al Direttore generale dell’Organizzazione almeno quattro mesi prima della fine dell’esercizio in corso. Gli obblighi finanziari nei confronti dell’Organizzazione, di uno Stato membro che abbia notificato il proprio ritiro, si applicheranno alla totalità dell’esercizio durante il quale la notifica è stata comunicata.
Jeder Mitgliedstaat kann seinen Austritt aus der Organisation mit Wirkung auf das Ende eines Haushaltsjahrs notifizieren. Die Notifikation muss schriftlich erfolgen und dem Generaldirektor der Organisation spätestens vier Monate vor Ende des Haushaltsjahrs zugehen. Ein Mitgliedstaat, der seinen Austritt notifiziert hat, muss seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Organisation für das volle Haushaltsjahr erfüllen, in dem die Notifikation erfolgt.
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