Il presente Atto istitutivo entrerà in vigore, per i governi membri del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee che lo avranno accettato, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, il giorno della prima riunione di detto Comitato, dopo che:
abbiano notificato al Direttore la loro accettazione del predetto Atto.
22 Gli art. 29 e 30 sono stati applicati al momento dell’entrata in vigore della Cost., il 30 nov. 1954.
Diese Satzung tritt für diejenigen Mitgliedsregierungen des Zwischenstaatlichen Komitees für Europäische Auswanderung, die sie gemäss ihren verfassungsrechtlichen Verfahren angenommen haben, am Tage der ersten Sitzung des obenerwähnten Komitees in Kraft, nachdem:
dem Direktor die Genehmigung der Satzung notifiziert haben.
22 Die Artikel 29 und 30 wurden bei Inkrafttreten der Satzung am 30. November 1954 durchgeführt.
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