Il Consiglio può istituire qualsiasi organo ausiliario necessario all’adempimento delle sue funzioni.
10 Nuovo testo giusta l’all. alla Ris. del Consiglio del 24 nov. 1998, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 21 nov. 2013 (RU 2014 739 737; FF 2012 8041).
Der Rat kann jedes zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Nebenorgan schaffen.
10 Fassung gemäss Anhang der Resolution des Rats vom 24. Nov. 1998, von der BVers genehmigt am 21. Juni 2013 und in Kraft getreten am 21. Nov. 2013 (AS 2014 739 737; BBl 2012 9161).
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