(1) Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall’Assemblea generale.
(2) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell’Assemblea Generale coadiuva quest’ultima nell’adempimento di tali funzioni.
(1) Die Aufgaben der Vereinten Nationen in Bezug auf Treuhandabkommen für alle nicht als strategische Zonen bezeichneten Gebiete, einschliesslich der Genehmigung der Treuhandabkommen sowie ihrer Änderungen und Ergänzungen, werden von der Generalversammlung wahrgenommen.
(2) Bei der Durchführung dieser Aufgaben wird die Generalversammlung von dem unter ihrer Autorität handelnden Treuhandrat unterstützt.
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