Se, nei dodici mesi successivi alla data in cui è stata sollevata l’obiezione, non sarà stato possibile giungere ad una soluzione in base al paragrafo 3 dell’articolo 65, verranno applicate le seguenti procedure:
Ist innerhalb von zwölf Monaten nach Erhebung eines Einspruchs keine Lösung nach Artikel 65 Absatz 3 erzielt worden, so sind folgende Verfahren anzuwenden:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.