Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e l’indirizzo della Autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo governo, nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato.
Jede Vertragspartei teilt dem Ausschuss Namen und Anschrift der Behörde, die für die Entgegennahme von Notifikationen an ihre Regierung zuständig ist, sowie etwa von ihr bestimmter Verbindungsbeamter mit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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