Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 99 Dépassement de la limite maximale

1 La limite maximale applicable à un gros risque ne peut pas être dépassée, à l’exception des cas décrits aux al. 2 et 3.

2 Un dépassement est autorisé s’il est lié à l’exécution d’opérations de paiement de la clientèle et s’il ne dure pas plus de cinq jours ouvrables bancaires.

3 Un dépassement est en outre autorisé s’il est uniquement la conséquence du rapprochement de contreparties jusqu’alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec d’autres entreprises du secteur financier.

4 Le montant excédant la limite maximale du fait d’un rapprochement selon l’al. 3 ne peut pas être augmenté. Le dépassement doit être résorbé dans un délai de deux ans après l’accomplissement juridique du rapprochement.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti

1 La banca deve comunicare al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo tutti i grandi rischi e gli altri rischi di credito rilevanti esistenti:

a.
trimestralmente, su base individuale;
b.
semestralmente, su base consolidata.

2 Le comunicazioni devono essere effettuate sul modulo stabilito dalla FINMA e trasmesse entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e alla Banca nazionale svizzera.

3 Per le comunicazioni valgono i seguenti giorni di riferimento:

a.
posizione complessiva: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali;
b.
fondi propri di base: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali o precedenti.

4 Devono essere comunicati segnatamente:

a.
tutti i grandi rischi;
b.
tutte le posizioni che, senza l’applicazione della riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 capoverso 1, ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili;
c.
tutte le posizioni complessive alle quali non si applica alcun limite massimo e che ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili.

5 Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali.

6 Le posizioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere comunicate sotto forma di valori sia prima che dopo l’applicazione della riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 capoverso 1.

7 Se un grande rischio concerne un membro degli organi della banca, un partecipante qualificato della banca ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera cbis LBCR o una persona o società loro vicina, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni con gli organi».

8 Se concerne una società del gruppo, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere comunicate le parti della posizione operazioni del gruppo eccettuate dal limite massimo ai sensi degli articoli 111a capoverso 1 e 112 capoverso 2 lettera d.

9 La società di audit esamina i sistemi di controllo interno alla banca implementati per garantire la corretta identificazione e comunicazione dei rischi e valuta l’evoluzione di questi ultimi.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.