1 Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
2 Cette limite maximale ne s’applique pas:
3 Les positions sont déterminées sur la base de l’art. 119, al. 3.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
In deroga all’articolo 97 capoverso 1, per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR70 il limite massimo per i singoli grandi rischi nei confronti di banche e di società di intermediazione mobiliare, sempreché non si tratti di banche o di gruppi finanziari designati come di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 LBCR o secondo l’articolo 136 capoverso 2 lettera b, ammonta al 100 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).
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