Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 95 Gros risques et autres risques de crédit élevés

1 Il y a gros risque lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

2 Les banques doivent identifier et surveiller les gros risques et les autres risques de crédit élevés envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées, et respecter les obligations correspondantes en matière d’annonce.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 96 Posizioni da considerare e posizione complessiva

1 Nell’identificazione e nella sorveglianza dei grandi rischi devono essere considerate tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio del portafoglio della banca e di quello di negoziazione, legate a rischi di credito o a rischi di credito della controparte, nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate.

2 Le posizioni considerate devono essere aggregate in una posizione complessiva.

3 Nel calcolo della posizione complessiva non devono essere considerate:

a.
le posizioni dedotte dai fondi propri di base conformemente agli articoli 31–40 per l’importo dedotto;
b.
le posizioni infragiornaliere nei confronti di banche.

4 Le posizioni che ai fini della determinazione dei fondi propri minimi sono ponderate al 1250 per cento devono essere incluse nella posizione complessiva.

5 La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive nei confronti delle singole controparti.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.