Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 90 Approches de calcul

1 Les banques peuvent déterminer les fonds propres minimaux requis pour couvrir les risques opérationnels selon:

a.
l’approche de l’indicateur de base;
b.
l’approche standard;
c.
les approches spécifiques aux établissements («Advanced Measurement Approaches»; AMA).

2 L’utilisation d’une approche spécifique à l’établissement requiert l’autorisation de la FINMA.

3 La FINMA édicte les dispositions techniques applicables aux approches citées à l’al. 1.

Art. 91 Indicatore di ricavo

1 Le banche che determinano i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi secondo l’approccio dell’indicatore di base o secondo l’approccio standard devono calcolare a tale scopo un indicatore di ricavo per ciascuno dei tre anni precedenti. L’indicatore di ricavo corrisponde alla somma delle seguenti poste del conto economico:

a.64
il risultato lordo delle operazioni su saggi di interesse;
b.
il risultato delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;
c.65
il risultato delle attività di negoziazione e dell’opzione «fair-value»;
d.
il ricavo da partecipazioni non consolidate; e
e.
il risultato degli immobili.

2 Tutti i ricavi provenienti da convenzioni di subfornitura nelle quali la banca stessa figura come fornitrice di servizi vanno considerati come parti integranti dell’indicatore di ricavo.

3 Se la banca svolge il ruolo di subcommittente di una prestazione di servizi, le spese corrispondenti possono essere dedotte dall’indicatore di ricavo soltanto se la subfornitura è effettuata e registrata su base consolidata all’interno del medesimo gruppo finanziario.

4 Sempreché la FINMA lo autorizzi, per la determinazione dell’indicatore di ricavo le banche possono applicare standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale al posto delle norme svizzere in materia di rendiconto.

64 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 dell’O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

65 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 dell’O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.