Lorsqu’une banque pondère les positions sur des entreprises en utilisant les notations, les positions sans notation obtiennent la pondération-risque de 100 % ou celle de l’État central concerné, lorsque celle-ci est supérieure à 100 %.
1 Gli immobili d’abitazione sono immobili utilizzati o dati in locazione dal mutuatario stesso.
2 I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili devono essere assegnati alle categorie di immobili di cui all’allegato 3 in modo corrispondente all’utilizzazione futura dell’opera finanziata.
3 Il fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento degli immobili d’abitazione all’estero si applica soltanto se per questi immobili può essere garantita una gestione dei rischi adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili d’abitazione svizzeri.
4 Nel calcolo della posizione determinante per la ponderazione del rischio conformemente all’allegato 3 gli averi previdenziali costituti in pegno e i diritti alle prestazioni di previdenza costituti in pegno ai sensi dell’articolo 30b della legge federale del 25 giugno 198259 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e dell’articolo 4 dell’ordinanza del 13 novembre 198560 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute sono presi in considerazione come fondi propri del mutuatario, sempreché:
5 Il fattore di ponderazione per le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui all’allegato 3 è del 100 per cento qualora l’operazione di credito non adempia le esigenze minime di un’autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200761 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Le esigenze minime devono prevedere:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.