1 Les mesures suivantes visant à atténuer le risque peuvent être prises en compte lors du calcul des positions:
2 Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA que les mesures visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.
3 La FINMA précise les mesures visant à atténuer le risque.
1 La banca può tenere conto delle garanzie di cui all’articolo 61 capoverso 1 lettera d, a scelta secondo:
2 Nell’approccio semplificato le quote collateralizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.
3 Nell’approccio completo la posizione è compensata con la quota di posizione collateralizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale.
4 La FINMA precisa gli approcci.
5 Nel calcolo degli equivalenti di credito secondo gli articoli 56–59 è tenuto conto di tutte le garanzie computabili emesse o ricevute dalla banca ai fini della collateralizzazione di derivati.54
54 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).
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