Les banques qui ne souhaitent plus bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a doivent le signaler à la FINMA et à la société d’audit.
1 Nel contesto del calcolo dei fondi propri necessari si definisce come rischio di credito il pericolo di una perdita risultante dal fatto che:
2 Per rischio di credito della controparte in relazione a derivati, operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe si intende il rischio di credito nei confronti della controparte e non quello degli strumenti finanziari alla base delle operazioni.49
49 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.