Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 128 Principe

1 Les banques d’importance systémique doivent disposer de fonds propres suffisants pour poursuivre leur activité même en cas de pertes importantes.

2 Elles doivent détenir des fonds propres en fonction:

a.
du leverage ratio, et
b.
de la part des positions pondérées en fonction des risques (part RWA).

Art. 129 Esigenza complessiva

1 L’esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un’esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all’esposizione totale.

2 L’esigenza di base ammonta al:

a.
4,5 per cento per il «leverage ratio»;
b.
12,86 per cento per la quota di RWA.

3 Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all’esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell’allegato 9. I supplementi sono calcolati ogni anno alla fine del secondo trimestre.

4 La quota di mercato corrisponde alla più elevata delle quote di mercato medie detenute nell’ambito delle operazioni di credito e di deposito in Svizzera nel giorno di riferimento alla fine dell’anno civile precedente, conformemente alle rilevazioni statistiche della Banca nazionale svizzera.

5 Il DFF verifica regolarmente i valori e i supplementi definiti nell’allegato 9 in relazione con la stabilità del sistema e la competitività delle banche di rilevanza sistemica e propone al Consiglio federale eventuali adeguamenti.102

102 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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