Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 116 Autres positions du bilan

Pour les positions du bilan détenues dans le portefeuille de la banque et non visées par l’art. 115, la valeur comptable définie selon les règles régissant l’établissement des comptes est déterminante. Les correctifs de valeurs et les provisions constitués sur des positions du bilan peuvent être déduits. La banque peut également utiliser la valeur brute sans déduction de correctifs de valeurs et d’ajustements de valeur.

Art. 117 Posizioni fuori bilancio

1 Le posizioni fuori bilancio che figurano nel portafoglio della banca devono essere convertite nel loro equivalente di credito applicando il fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1. Le singole rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni fuori bilancio possono essere dedotti. Se si tratta delle posizioni di cui all’allegato 1 numero 1.3, occorre applicare un fattore di conversione del credito pari allo 0,1 anziché allo 0,0.

2 Agli impegni di credito irrevocabili nell’ambito di un credito sindacato devono essere applicati i seguenti fattori di conversione del credito:

a.
0,1 dal momento dell’assunzione dell’impegno da parte della banca fino a quello della ricezione e della conferma da parte della controparte;
b.
0,5 dal e compreso il momento dell’accettazione dell’impegno della banca da parte della controparte fino al momento dell’avvio della fase di sindacazione;
c.
0,5 per la quota non sindacata durante la fase di sindacazione, nonché 1 per la quota propria prevista;
d.
1,0 per l’intera quota non sindacata dopo 90 giorni (rischio residuo).
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.