952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Art. 102 Annonce de positions internes du groupe
La banque doit effectuer trimestriellement, en même temps que l’annonce des gros risques prévue à l’art. 100, une annonce des positions internes du groupe selon l’art. 111a et la remettre à la société d’audit, à la Banque nationale suisse et à l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle. Une distinction doit être opérée entre les sociétés du groupe selon l’art. 111a, al. 1 et 3.
Art. 103 Impegni fissi di sottoscrizione di emissioni
Le posizioni specifiche agli emittenti per impegni fissi di sottoscrizione di emissioni sono calcolate come segue:
- a.
- dagli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni di titoli di credito e di titoli di partecipazione possono essere dedotte le sottopartecipazioni cedute e le sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il relativo rischio di mercato della banca;
- b.
- l’importo risultante deve essere moltiplicato per uno dei seguenti fattori di conversione del credito:
- 1.
- 0,05 dal e compreso il giorno in cui l’impegno fisso di sottoscrizione è stato assunto irrevocabilmente,
- 2.
- 0,1 il giorno della liberazione dell’emissione,
- 3.
- 0,25 il secondo e il terzo giorno feriale bancario dopo la liberazione dell’emissione,
- 4.
- 0,5 il quarto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell’emissione,
- 5.
- 0,75 il quinto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell’emissione,
- 6.
- 1 dal e compreso il sesto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell’emissione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.