Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso 4, 11 capoverso 2, 13 capoverso 2, 18 capoverso 2 e 19 capoverso 3
della legge federale del 17 dicembre 20101 concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (legge),
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