1 L’autorité compétente ouvre une procédure d’examen dans les cas suivants:
1 L’autorità competente avvia una procedura di esame se:
2 Se l’autorità competente viene a conoscenza di un’attività che non è stata notificata, informa l’impresa dell’avvio della procedura di esame e la invita a prendere posizione entro dieci giorni. L’articolo 11 capoverso 1 si applica per analogia.
3 L’autorità competente consulta le autorità interessate.
4 L’autorità competente comunica all’impresa l’esito della procedura di esame entro 30 giorni. Se necessario, tale termine può essere prorogato.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.