L
vu l
arrête:
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 239e capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE),
ordina:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.