675 Abrogés par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).
Le perdite di animali secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE sono indennizzate soltanto se i pesci non possono essere utilizzati come derrate alimentari.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.