Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 274f Dispositions relatives à la lutte contre l’infestation par le petit coléoptère de la ruche

L’OSAV peut édicter, en accord avec le Centre de recherches apicoles, des dispositions d’exécution de caractère technique relatives à la lutte contre l’infestation par le petit coléoptère de la ruche.

Art. 274e Provvedimenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza

1 Nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza sono vietati l’offerta, il trasferimento nonché l’introduzione nelle zone di api e di bombi, di attrezzature apistiche usate, di miele in favo e di sottoprodotti apicoli. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti solo se precedentemente puliti e disinfestati.

2 Il veterinario cantonale può autorizzare, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza:

a.
il trasporto di api e di bombi all’interno della zona di protezione o all’interno della zona di sorveglianza;
b.
l’introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione;
c.
l’introduzione di api e di bombi da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza.652

3 Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di protezione, l’ispettore degli apiari controlla se gli apiari ivi ubicati e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale sono infestati da piccolo coleottero dell’alveare. Negli apiari e nei nidi di bombi in cui non ha diagnosticato l’infestazione installa trappole che controlla regolarmente.

4 Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di sorveglianza, negli apiari e nei nidi di bombi prescelti dal veterinario cantonale l’ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente. Può affidare questi compiti agli apicoltori. In questo caso gli apicoltori devono notificargli regolarmente i risultati del controllo. L’USAV fissa in prescrizioni tecniche il numero minimo di apiari da controllare.

5 La primavera successiva alla comparsa dell’epizoozia tutti gli apiari e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale ubicati nella zona di protezione nonché le aziende apicole infestate l’anno prima devono essere sottoposti a un controllo successivo da parte dell’ispettore degli apiari.

652 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.