Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux dues à la LTI.
1 Il veterinario cantonale può accordare, per conservare un patrimonio genetico prezioso e in deroga all’articolo 264, un trasferimento delle uova da cova provenienti da un effettivo infetto. In tal caso egli ordina:
2 Egli ordina di effettuare un ulteriore controllo di tutti i giovani animali di età compresa tra otto e 12 settimane tenuti nel nuovo locale. Tale controllo avviene prelevando campioni di sangue e utilizzando tamponi da infilare nelle coane rispettivamente nella trachea.
3 Se almeno un campione del controllo successivo fornisce un risultato sierologico positivo o mette in evidenza l’agente patogeno, tutti i giovani animali devono essere eliminati e le stalle devono essere pulite e disinfettate. Se il controllo successivo fornisce un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il divieto di trasferimento dei giovani animali.
4 Il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto è revocato al più presto 90 giorni dopo la pulizia e la disinfezione definitive.
630 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).
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