Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 248a Vaccinations

Les vaccinations contre l’APP sont interdites.

Art. 248 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre:

a.
la macellazione di tutti i suini delle aziende detentrici di animali da allevamento e la successiva pulizia e disinfezione dei porcili;
b.
l’attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell’agente patogeno nella aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso nonché nelle stazioni di inseminazione;
c.
l’attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell’agente patogeno nelle aziende detentrici di animali da ingrasso, nonché la pulizia e la disinfezione dei porcili al termine dell’ingrasso.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se:

a.
la pulizia e la disinfezione dei porcili delle aziende detentrici di animali da allevamento e delle aziende detentrici di animali da ingrasso sono terminate;
b.
nelle aziende a ciclo chiuso con animali da allevamento e nelle stazioni di inseminazione non si manifesta più alcun sintomo clinico tipico della APP.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.