1 Il y a suspicion clinique de tremblante lorsque des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante apparaissent chez des moutons et des chèvres.
2 Il y a suspicion de tremblante basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence chez des moutons ou des chèvres qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.
524 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
1 Nei bovini di età superiore ai 12 mesi, sono considerati materiale a rischio specificato il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale.515
1bis Per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato secondo la decisione 2007/453/CE516 sono inoltre considerati materiale a rischio specificato:
2 Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 secondo l’articolo 22 OESA518.519
3 Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.
4 L’USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.
5 Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.
6 Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l’attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.
515 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).
516 Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1396, del 26 luglio 2017, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 9.
517 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
519 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).
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