Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 180 Suspicion de tremblante

1 Il y a suspicion clinique de tremblante lorsque des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante apparaissent chez des moutons et des chèvres.

2 Il y a suspicion de tremblante basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence chez des moutons ou des chèvres qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.

524 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179d Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

1 Nei bovini di età superiore ai 12 mesi, sono considerati materiale a rischio specificato il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale.515

1bis Per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato secondo la decisione 2007/453/CE516 sono inoltre considerati materiale a rischio specificato:

a.
nei bovini di tutte le fasce d’età: le tonsille, gli ultimi quattro metri dell’intestino tenue, il cieco e il mesentere;
b.
nei bovini di età superiore ai 30 mesi: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, ad eccezione delle vertebre caudali, dell’apofisi spinale e delle apofisi traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, della Crista sacralis mediana e delle ali del sacro.517

2 Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 secondo l’articolo 22 OESA518.519

3 Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

4 L’USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

5 Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

6 Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l’attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

515 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

516 Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1396, del 26 luglio 2017, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 9.

517 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

518 RS 916.441.22

519 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.