L’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve les données relevées conformément à l
172 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
Il gestore della banca dati conserva i dati rilevati secondo l’articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l’articolo 74 capoverso 6 dell’ordinanza del 23 aprile 2008178 sulla protezione degli animali. I dati relativi al detentore vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell’ultimo cane.
177 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
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