1 La personne qui importe un chien est tenue d
2 Lors du contrôle de l
162 Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
1 In caso di importazione di un cane, entro dieci giorni la persona che ha effettuato l’importazione deve far verificare l’identificazione da un veterinario. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata.
2 Con la verifica dell’identificazione si rilevano i seguenti dati:
167 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
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