1 En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:
2 Le vétérinaire cantonal certifie au détenteur des animaux que les mesures prévues à l’al. 1 ont été exécutées et lui communique le résultat des analyses.
517 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).
518 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
1 In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.
2 Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l’animale sospetto.
3 Se l’analisi clinica conferma il sospetto di BSE, il veterinario cantonale ordina:510
4 Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l’articolo 179a capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L’animale non può essere macellato.512
5 Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.
510 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
511 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
512 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
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