425 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
1 Se la malattia di Newcastle si manifesta nel pollame da cortile, d’intesa con l’USAV il veterinario cantonale ordina che il pollame da cortile, i piccioni e l’altro pollame in cattività possa essere tenuto solo in pollai chiusi o in altri sistemi di detenzione chiusi muniti di una copertura impermeabile nonché di dispositivi per la chiusura laterale che impediscano l’intrusione di altri uccelli.
2 In deroga agli articoli 90 e 92 e d’intesa con l’USAV, il veterinario cantonale può autorizzare:
3 Se autorizza le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:
4 Il veterinario cantonale ordina la messa in quarantena ai sensi dell’articolo 68 delle aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2 lettera a.
5 Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione e di sorveglianza. Lo spandimento di letame nelle zone di protezione necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale.
422 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
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