1 Le Haras national suisse visé à l’art. 147 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture a les tâches suivantes:
2 Pour ses services et ses débours, le haras prélève des émoluments; ceux-ci sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture55.
1 Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati al momento dell’immissione in commercio da un certificato di ascendenza.
2 In caso di cambiamento di proprietario in Svizzera gli animali d’allevamento femmine, nonché gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza soltanto su richiesta dell’acquirente.
3 I certificati di ascendenza devono essere rilasciati da un’organizzazione di allevamento riconosciuta.57
57 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).
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