Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 82b Contribution

1 La contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est octroyée par UGB selon l’annexe 7, ch. 7, OTerm154.

2 Les contributions sont versées jusqu’en 2026.155

154 RS 910.91

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82c Condizioni e oneri

1 La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell’azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell’azienda fissato nell’allegato 6a numeri 2 e 3.

2 Nell’ingrasso di suini, durante il periodo d’ingrasso devono essere utilizzate almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell’ingrasso, riferita alla sostanza secca, deve rappresentare almeno il 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d’ingrasso.

3 L’effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato secondo l’allegato 6a numero 1.

4 Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del valore limite si fondano sull’allegato 6a numeri 4 e 5.

151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.