Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 67 Conditions et charges

1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique99 doivent être remplies.

2 Les exploitants qui abandonnent l’agriculture biologique n’ont de nouveau droit aux contributions pour l’agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.

Art. 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:

a.
colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero;
b.99
frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l’estrazione di granelli, fagioli e vecce per l’estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l’estrazione di granelli, fagioli e vecce per l’estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.

2 Non è versato alcun contributo per:

a.
mais;
b.
cereali insilati;
c.
colture speciali;
d.
superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate;
e.
colture per le quali ai sensi dell’articolo 18 capoversi 1–5 non possono essere impiegati insetticidi e fungicidi.

3 La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all’impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF100 ad azione:

a.
fitoregolatrice;
b.
fungicida;
c.
stimolante delle difese naturali;
d.
insetticida.

4 In deroga al capoverso 3 sono consentiti:

a.
l’impiego di sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «sostanza a basso rischio»;
b.
la concia delle sementi;
c.
nella coltivazione di colza: l’impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete;
d.
nella coltivazione di patate: l’impiego di fungicidi;
e.
nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l’impiego di olio di paraffina.

5 L’esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull’insieme dell’azienda.

6 Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell’elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate101 di Agroscope e swiss granum.

7 I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d’esecuzione concernenti l’ordinanza del 7 dicembre 1998102 sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.

99 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

100 RS 916.161

101 La lista può essere consultata su www.swissgranum.ch.

102 RS 916.151

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.